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Regio decreto 2135/1936

Art. 27 — I preparatori, oltre ad essere sempre presenti in gabinetto ogni giorno durante il periodo delle lezioni, in …

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/27parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 27. I preparatori, oltre ad essere sempre presenti in gabinetto ogni giorno durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, sono tenuti a prestare la loro opera durante l'intera giornata, secondo gli ordini del direttore del gabinetto dal quale dipendono. Essi sono tenuti: a) alla buona manutenzione di tutto il materiale di dotazione del gabinetto; b) alla costruzione di nuovi apparecchi o strumenti secondo le possibilita' del gabinetto al quale appartengono; c) alla preparazione delle esperienze, esercitazioni, ecc., relative a 10 ore di lezioni settimanali. Per ogni ora di preparazione di lezione impartita dai professori ed eccedente le 10 e' corrisposto un supplemento annuo di L. 200, aumentato del 10 per cento secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

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