Regio decreto 2135/1936
Art. 20 — Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari, ai quali venga affidato in Accademia un qual…
Art. 20. Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari, ai quali venga affidato in Accademia un qualsiasi incarico di insegnamento, con un numero di ore settimanali non inferiori a sei, e' corrisposto un compenso pari allo stipendio iniziale del grado 10 con la relativa indennita' di servizio attivo, purche' non abbiano altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici. Tale compenso e' ridotto di un quinto nel caso che l'insegnante ricopra altro ufficio statale o presso altri enti pubblici. Il compenso e' diviso in dodicesimi e corrisposto in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto. E' compreso nel compenso il trattamento di caro-viveri.
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