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Regio decreto 2135/1936

Art. 20 — Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari, ai quali venga affidato in Accademia un qual…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/20parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 20. Ai professori incaricati non appartenenti ai ruoli universitari, ai quali venga affidato in Accademia un qualsiasi incarico di insegnamento, con un numero di ore settimanali non inferiori a sei, e' corrisposto un compenso pari allo stipendio iniziale del grado 10 con la relativa indennita' di servizio attivo, purche' non abbiano altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici. Tale compenso e' ridotto di un quinto nel caso che l'insegnante ricopra altro ufficio statale o presso altri enti pubblici. Il compenso e' diviso in dodicesimi e corrisposto in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, compresi quelli degli esami, considerando il mese iniziato come compiuto. E' compreso nel compenso il trattamento di caro-viveri.

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