Regio decreto 2135/1936
Art. 19 — Qualora ai professori, di cui al precedente art
Art. 19. Qualora ai professori, di cui al precedente art. 18, venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali interiori a sei, il compenso previsto da detto art. 18 e' ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quelle d'obbligo, ed e' corrisposto come indicato nell'articolo stesso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2135/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.