Regio decreto 2135/1936
Art. 21 — Qualora ai professori di cui al precedente art
Art. 21. Qualora ai professori di cui al precedente art. 20 venga affidato un insegnamento con un numero di ore settimanali inferiore a sei, il compenso previsto da detto art. 20 e' ridotto di un settimo per ogni ora in meno di quelle d'obbligo. Tale compenso e' corrisposto come indicato nell'articolo stesso. Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 500 annue per ogni ora settimanale.
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