Regio decreto 484/1936
Art. 88 — Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui ag…
Art. 88. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti, e ai ruoli normali e speciali di cui all'art. 1, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianita'. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'inscrizione nei ruoli suddetti. Gli inscritti al ruolo speciale possono essere promossi solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei. Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verra' calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque debbono essere militi (inservienti, infermieri, ecc.), venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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