Regio decreto 484/1936
Art. 87 — Gli ufficiali inscritti nel ruolo speciale, di cui all'art
Art. 87. Gli ufficiali inscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1, possono essere promossi, con procedura analoga a quella stabilita per gli inscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti appresso indicati, solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verra' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta debbono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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