Regio decreto 484/1936
Art. 89 — Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al Comitato …
Art. 89. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al Comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'art. 47, entro il mese di marzo, i Comitati centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado, e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. Determinano quindi, per ciascun grado, il limite di anzianita' fino al quale si puo' estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nel seguente art. 90. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi. E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'art. 76, relativo alla sospensione dei giudizi di avanzamento e delle promozioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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