Regio decreto 484/1936
Art. 63 — Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvedera', qualora occorra, affinche' …
Art. 63. Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvedera', qualora occorra, affinche' sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazioni di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio o la Commissione in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'inquisito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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