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Regio decreto 484/1936

Art. 62 — L'autorita' che ha ordinato la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina, dopo aver sostit…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/62parte di Regio decreto 484/1936
Art. 62. L'autorita' che ha ordinato la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina, dopo aver sostituito i membri incompatibili o comunque impediti, informa l'inquisito della decisione adottata. Trasmette poscia al presidente di tale consesso l'ordine di convocazione, nonche' le informazioni assunte per disposizione del prescritta dell'inquisito e copia del suo stato di servizio. Tutti i documenti che costituiscono l'incartamento disciplinare dovranno essere elencati in apposito indice.

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