Regio decreto 484/1936
Art. 64 — Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commission…
Art. 64. Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commissione, tutti gli atti e documenti ricevuti dall'autorita', che ha emanato l'ordine di convocazione, nonche' le informazioni assunte per disposizione del presidente a norma del precedente articolo. L'inquisito puo' liberamente esaminare gli atti, alla presenza del segretario, prendere nota dei punti salienti e fare le sue istanze al presidente del Consiglio o della Commissione. Egli dovra' firmare, per presa conoscenza, ogni singolo documento esaminato, e, qualora vi si rifiuti, il segretario compilera' un apposito verbale, da unirsi agli atti del procedimento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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