Regio decreto 484/1936
Art. 61 — Non possono far parte della Commissione centrale del personale, riunita in Consiglio di disciplina, o della C…
Art. 61. Non possono far parte della Commissione centrale del personale, riunita in Consiglio di disciplina, o della Commissione di disciplina: a) persone che prestino servizio permanente presso il Comitato centrale o il Comitato centro di mobilitazione, cui spetti di convocare la Commissione; b) persone che siano tra loro parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente; c) l'offeso o il danneggiato e le persone che siano parenti od affini, fino al quarto grado inclusivamente, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato; d) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito; e) persone che, in qualsiasi modo, abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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