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Regio decreto 484/1936

Art. 30 — Gli inscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici uffic…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/30parte di Regio decreto 484/1936
Art. 30. Gli inscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali. Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualita'. Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.

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