Regio decreto 484/1936
Art. 30 — Gli inscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici uffic…
Art. 30. Gli inscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali. Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualita'. Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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