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Regio decreto 484/1936

Art. 31 — Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo no…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/31parte di Regio decreto 484/1936
Art. 31. Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo nominato, dovra' prestare giuramento in conformita' al disposto del capo I, n. 1, del regolamento di disciplina militare e con le formalita' stabilite dall'appendice al regolamento stesso. Il giuramento degli ufficiali sara' fatto alla presenza del predente del Comitato centro di mobilitazione. Quello dei sottufficiali e della truppa, alla presenza del presidente stesso o di un ufficiale superiore della C.R.I., all'uopo delegato.

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