Regio decreto 484/1936
Art. 31 — Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo no…
Art. 31. Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo nominato, dovra' prestare giuramento in conformita' al disposto del capo I, n. 1, del regolamento di disciplina militare e con le formalita' stabilite dall'appendice al regolamento stesso. Il giuramento degli ufficiali sara' fatto alla presenza del predente del Comitato centro di mobilitazione. Quello dei sottufficiali e della truppa, alla presenza del presidente stesso o di un ufficiale superiore della C.R.I., all'uopo delegato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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