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Regio decreto 484/1936

Art. 29 — In base al disposto dell'art

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/29parte di Regio decreto 484/1936
Art. 29. In base al disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, gli inscritti nei vari ruoli del personale dell'Associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito. Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli inscritti suddetti sono effettuati dai Comitati centri di mobilitazione con facolta' insindacabile. Le chiamate sono disposte con precetto spiccato in seguito ad autorizzazione del presidente generale. Ai mancanti alle chiamate cosi' disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito. I Comitati centri di mobilitazione dovranno rendere bene edotti sia gli aspiranti all'arruolamento sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico ed assicurarsi, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte di essi delle norme essenziali della disciplina militare. La procedura per la militarizzazione e' disciplinata da apposite norme contenute nella parte V del presente decreto.

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