Regio decreto 484/1936
Art. 213 — Al personale militare destinato in missione isolata all'estero si corrispondono le seguenti indennita' giorna…
Art. 213. Al personale militare destinato in missione isolata all'estero si corrispondono le seguenti indennita' giornaliere con l'aumento del relativo aggio sull'oro: Lordo al 30/11/30 - Maggiore generale e colonnello . . . . . L. 45 Tenente colonnello e maggiore . . . . . . » 40 1° capitano e capitano . . . . . . . . . » 35 Tenente e sottotenente . . . . . . . . . » 30 Maresciallo . . . . . . . . . . . . . . . » 25 Sergente maggiore e sergente . . . . . . » 20 Caporale e milite . . . . . . . . . . . . » 12 Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perde rispetto all'oro piu' del 2 per cento, nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue: da maggiore generale a maggiore . L. 18 giornaliere oro da capitano a sottotenente . . . » 13 » » maresciallo . . . . . . . . . . . » 10 » » gradi inferiori . . . . . . . . . » 6 » » Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio e, qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente. Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione e' quello di cui al 1° comma del presente articolo, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base di cui al 1° comma sono diminuite di: L. 10 oro per gli ufficiali dal 5° all'8° grado; » 8 » » » » del 9° grado; » 5 » » » » dal 10° all'11° grado; » 5 » » » appartenenti al personale di assistenza. Le indennita' predette sono da corrispondersi con la maggiorazione di 3.666 prevista dalla circolare del Ministero delle finanze n. 115700 del 12 settembre 1933.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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