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Regio decreto 484/1936

Art. 212 — Per gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore o di arresti di rigo…

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Art. 212. Per gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore o di arresti di rigore, si adottano, nei riguardi dell'indennita' di marcia o di accantonamento, le stesse disposizioni in vigore per l'esercito. Analogamente si procede per il personale di assistenza, compresi i marescialli, puniti di arresti, sala, prigione di rigore. L'indennita' di marcia o di accantonamento non e' cumulabile con altra indennita'.

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