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Regio decreto 484/1936

Art. 214 — Le indennita' per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al …

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Art. 214. Le indennita' per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno. Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto di viaggio aumentato delle spese di vitto: a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto; b) l'indennita' di cui al 1° comma del precedente articolo ridotta ad un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro. Sono inoltre dovute le indennita' stabilite per le missioni nel Regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio o di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonche' per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

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