Regio decreto 484/1936
Art. 211 — L'indennita' di accantonamento e' dovuta al personale direttivo e di assistenza distaccato in localita' di al…
Art. 211. L'indennita' di accantonamento e' dovuta al personale direttivo e di assistenza distaccato in localita' di alta montagna. Detta indennita' puo' essere anche concessa dalla Presidenza generale dell'Associazione, in vista di speciali condizioni di locali o di igiene. Per la corresponsione dell'indennita' di marcia di cui al precedente articolo e di quella di accantonamento, si seguiranno le modalita' stabilite dal regolamento sulle indennita' eventuali del Regio esercito e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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