Regio decreto 484/1936
Art. 210 — L'indennita' di marcia e' dovuta nei viaggi di servizio collettivo sulle vie ordinarie, sulle ferrovie o sui …
Art. 210. L'indennita' di marcia e' dovuta nei viaggi di servizio collettivo sulle vie ordinarie, sulle ferrovie o sui laghi, che si compiono per cambio di sede dell'unita'. Detta indennita' e' inoltre dovuta nelle esercitazioni di campagna o nelle grandi manovre. Nei viaggi per mare, l'indennita' di marcia e' dovuta soltanto pel giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, avvertendo che, ove il viaggio si debba compiere esclusivamente per mare, e' dovuta una sola giornata d'indennita' anche se l'imbarco e lo sbarco abbiano luogo in diversi giorni. L'indennita' di marcia e' ridotta del 10 per cento quando viene usufruito dell'alloggio gratuito fornito dai Comuni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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