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Regio decreto 484/1936

Art. 209 — Le competenze per i viaggi e servizi collettivi sono stabilite come appresso: Parte di provvedimento in forma…

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Art. 209. Le competenze per i viaggi e servizi collettivi sono stabilite come appresso: Parte di provvedimento in formato grafico Al trasporto del bagaglio per gli ufficiali e marescialli, quando trattasi di movimenti collettivi per manovre od esperimenti di mobilitazione, servizi e simili, provvede l'Associazione con i propri mezzi. Nei casi di viaggi collettivi per cambio di residenza del personale di una unita' o di un reparto di personale, il bagaglio degli ufficiali e marescialli e' spedito per cura degli interessati, ai quali e' dovuto, nei limiti di peso di cui all'art. 187, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuto l'Associazione effettuando essa la spedizione. Nel caso in cui il personale o reparto abbia seguito nel viaggio in parte la via di mare, in luogo della via di terra, il rimborso agli ufficiali e marescialli del trasporto del loro bagaglio puo' essere calcolato come se fosse stato interamente compiuto per via di terra.

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