Regio decreto 484/1936
Art. 208 — Nei viaggi che si compiono esclusivamente per mare, e' dovuta una sola giornata di indennita' di soggiorno, q…
Art. 208. Nei viaggi che si compiono esclusivamente per mare, e' dovuta una sola giornata di indennita' di soggiorno, qualunque sia il numero dei giorni di navigazione. Nei viaggi, che si compiono parte per terra e parte per mare, l'indennita' di soggiorno e' dovuta per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, fermo restando il divieto del cumulo di due indennita' nello stesso giorno. In ogni caso, come gia' stabilito dall'art. 190, per il pagamento della indennita' di soggiorno si osserveranno le norme del regolamento sulle indennita' eventuali del Regio esercito e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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