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Regio decreto 484/1936

Art. 192 — Per i viaggi sulle vie ordinarie, che non possono compiersi con i mezzi di trasporto indicati nell'articolo p…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/192parte di Regio decreto 484/1936
Art. 192. Per i viaggi sulle vie ordinarie, che non possono compiersi con i mezzi di trasporto indicati nell'articolo precedente, e' dovuto un compenso chilometrico esente da ritenute erariali nella misura di: L. 1- per gli ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti; » 0,75 per i sottotenenti; » 0,50 per i marescialli; » 0,25 per i sergenti maggiori e sergenti; » 0,10 per i caporali e militi. Il compenso chilometrico e' corrisposto in ragione dei chilometri percorsi, tralasciandone la frazione. Quando due punti di tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o mulattiera, o da accorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo del compenso chilometrico, della via piu' breve e praticabile. Non spetta alcun compenso chilometrico quando sono forniti mezzi di trasporto o ne e' rimborsata la spesa.

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