Regio decreto 484/1936
Art. 193 — Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano: a) per i viaggi in ferrovia, in base al pr…
Art. 193. Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano: a) per i viaggi in ferrovia, in base al prontuario delle distanze; b) per i viaggi sul mare e sui laghi, in base agli itinerari delle Societa' di Navigazione; c) per i viaggi per la via ordinaria, nelle grandi distanze, in base alla carta itineraria del Regno; per i tratti fra i comuni, in base all'apposito prontuario delle distanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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