Regio decreto 484/1936
Art. 191 — In aggiunta al rimborso delle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed a…
Art. 191. In aggiunta al rimborso delle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e' dovuto, agli ufficiali e marescialli, l'aumento dei 2/10 sulle spese medesime. Nei viaggi sulle ferrovie pero', l'aumento dei 2/10 si calcola sempre in base alla tariffa della concessione C. Nei viaggi sui piroscafi, la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei 2/10.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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