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Regio decreto 484/1936

Art. 191 — In aggiunta al rimborso delle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed a…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/191parte di Regio decreto 484/1936
Art. 191. In aggiunta al rimborso delle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e' dovuto, agli ufficiali e marescialli, l'aumento dei 2/10 sulle spese medesime. Nei viaggi sulle ferrovie pero', l'aumento dei 2/10 si calcola sempre in base alla tariffa della concessione C. Nei viaggi sui piroscafi, la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei 2/10.

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