Regio decreto 484/1936
Art. 190 — In nessun caso si possono cumulare due indennita' di soggiorno nella stessa giornata
Art. 190. In nessun caso si possono cumulare due indennita' di soggiorno nella stessa giornata. Nei casi di trasferimento definitivo o temporaneo di sede in comuni diversi e nei casi di richiamo o di congedo, spetta una diaria per ogni giornata di viaggio da stabilirsi secondo le norme del comma 1° dell'art. 188. Nei servizi isolati fuori residenza e nel trasferimenti, se viene fornito l'alloggio gratuito, l'indennita' di soggiorno e' ridotta a due terzi dal giorno di arrivo alla nuova sede. In ogni caso per la corresponsione della suddetta indennita', si devono applicare al personale militare della C. R. I. (ufficiali, sottufficiali e truppa), in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regolamento sulle indennita' eventuali del R. Esercito e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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