Regio decreto 484/1936
Art. 189 — Sono servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), quelli che …
Art. 189. Sono servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente, sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, tra andata e ritorno un percorso non maggiore di 20 chilometri: 1. Le distanze sono computate dalla sede dell'unica o caserma a cui sono addette le persone che compiono il servizio. 2. Le indennita' per piccole distanze (di presidio) non sono cumulabili fra loro o con altre indennita' o rimborso di spese. 3. Per i servizi compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), si provvedera' come appresso: a) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri non spetta alcuna indennita'; b) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso fra 10 e 15 chilometri, spetta una diaria pari ad un quinto della indennita' giornaliera di soggiorno; c) per i servizi che importano fra andata e ritorno un percorso maggiore di 15 chilometri, ma non maggiore di 20, spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennita' giornaliera di soggiorno. Per i servizi maggiori sono applicabili le disposizioni del precedente art. 188. In nessun caso spetta il rimborso delle spese di trasporto o l'indennita' chilometrica; d) nei servizi per i quali occorre recarsi due o piu' volte al giorno nella stessa localita', per stabilire se debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le distanze (fra andata e ritorno) o il tempo, vanno considerati per una sola volta e non sommati fra loro tante volte quante sono state le gite.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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