Regio decreto 484/1936
Art. 153 — Gli stipendi, le indennita' (meno quelle di risarcimento per malattia) e gli assegni di carattere temporaneo …
Art. 153. Gli stipendi, le indennita' (meno quelle di risarcimento per malattia) e gli assegni di carattere temporaneo o continuativo, che vengono corrisposti in qualsiasi misura agli ufficiali, sono soggetti alle seguenti ritenute per imposte erariali: ricchezza mobile in ragione dell'8 per cento; imposta complementare in ragione del 0,50 per cento. Sono soggetti alle suddette ritenute anche gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali. Tanto la ritenuta di ricchezza mobile, quanto quella di imposta complementare, si applicano sull'importo lordo delle competenze. Pero', se lo stipendio dell'ufficiale fosse eventualmente soggetto a ritenuta per opere di previdenza, le imposte erariali predette si applicano sullo stipendio al netto delle ritenute di previdenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.