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Regio decreto 484/1936

Art. 152 — Agli ufficiali della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/152parte di Regio decreto 484/1936
Art. 152. Agli ufficiali della C.R.I. non e' dovuto il vitto, ne' in natura, ne' in contanti. Soltanto negli ospedali dell'Associazione, al medico di guardia che presti servizio continuativo per oltre 12 ore, spetta il vitto gratuito nella misura massima stabilita per i ricoverati. Il vitto non e' convertibile in indennita', ne' in contanti.

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