Regio decreto 484/1936
Art. 154 — Con la dizione «marescialli», usata nei successivi articoli, s'intendono i marescialli dei tre gradi.
Art. 154. Con la dizione «marescialli», usata nei successivi articoli, s'intendono i marescialli dei tre gradi.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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