Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1658/1935Art. 42
Regio decreto 1658/1935

Art. 42 — Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 e' compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definiti…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/42parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 42. Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 e' compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definitivo, dai distretti militari ai rispettivi uffici di contabilita' e di revisione dei comandi di corpo d'armata e dalle Capitanerie di porto all'ufficio di revisione del Ministero della marina. Al rendiconto trimestrale vanno annessi i riepiloghi ed i relativi elenchi dei pagamenti giornalieri riconosciuti regolari.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗

← Art. 41 Art. 43 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.