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Regio decreto 1658/1935

Art. 41 — Il rimborso dei titoli stralciati, a senso dell'art

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/41parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 41. Il rimborso dei titoli stralciati, a senso dell'art. 39, viene effettuato mediante compensazione con le partite successive. Qualora cio' non sia possibile, la somma corrispondente ai titoli stralciati viene dalla direzione provinciale delle poste versata in tesoreria per essere reintegrata nei capitoli di spesa del Ministero della guerra o del Ministero della marina.

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