Regio decreto 1658/1935
Art. 43 — I fondi stanziati sul bilancio della Guerra per soccorsi alle famiglie dei militari alle armi affluiranno all…
Art. 43. I fondi stanziati sul bilancio della Guerra per soccorsi alle famiglie dei militari alle armi affluiranno alle contabilita' speciali istituite a favore degli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, secondo il bisogno e mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di entrata alle contabilita' speciali stesse. Per la Marina non verranno istituite contabilita' speciali e gli ordini di accreditamento saranno emessi dal Ministero della marina a favore delle capitanerie di porto.
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