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Regio decreto 1658/1935

Art. 21 — Agli effetti del pagamento dei sussidi, a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi,…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/21parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 21. Agli effetti del pagamento dei sussidi, a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi, da parte degli uffici postali, i podesta' dei comuni devono compilare, dopo ogni riunione deliberativa della commissione comunale, il ruolo nominativo con modello allegato n. 5, dei militari alle cui famiglie e' stato concesso il sussidio. Il ruolo nominativo deve essere distinto non solamente per ogni commissione comunale ma anche, nell'ambito di ogni commissione comunale, per ogni ufficio postale, presso il quale i congiunti del militare hanno dichiarato di voler effettuato il pagamento o presso il quale il podesta', in mancanza della predetta dichiarazione, abbia determinato che il pagamento debba effettuarsi. Nel caso che in uno stesso comune vi siano piu' commissioni deve essere usata una numerazione a parte per ogni commissione. Ciascuna famiglia o ciascun gruppo di congiunti, ai quali e' concesso il soccorso, assume nel ruolo nominativo un proprio successivo numero d'ordine: tali numeri d'ordine devono essere attribuiti in modo che ciascuna commissione abbia una serie distinta e separata di numeri ed in maniera che non possa verificarsi ripetizione di numeri nei vari ruoli, sia che riguardino l'esercito, l'aeronautica ed i personali indicati nell'art. 2 della legge, sia che riguardino la marina. Nella serie dei numeri di ogni ruolo nominativo deve esservi progressione senza interruzione.

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