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Regio decreto 1658/1935

Art. 22 — Il ruolo nominativo di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/22parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 22. Il ruolo nominativo di cui all'art. 21 e' redatto in quattro esemplari, uno dei quali rimane alla commissione comunale; gli altri tre sono, a cura del podesta', trasmessi rispettivamente: a) all'ufficio postale; b) al distretto o, se trattasi di militari della R. marina, alla capitaneria di porto; c) all'ufficio di contabilita' e di revisione del corpo d'armata e, se trattasi di militari del C.R.E.M., all'ufficio di revisione del Ministero della marina.

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