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Regio decreto 1658/1935

Art. 20 — L'autorita' militare che abbia ricevuto una comunicazione di cui all'articolo precedente, deve, se i congiunt…

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Art. 20. L'autorita' militare che abbia ricevuto una comunicazione di cui all'articolo precedente, deve, se i congiunti del militare cui la comunicazione si riferisce risiedono nella circoscrizione di un altro contendo militare, informare quest'ultimo per i provvedimenti di competenza.

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