Regio decreto 1658/1935
Art. 19 — I comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente…
Art. 19. I comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto, per i militari del R. esercito e della R. aeronautica o capitaneria di porto per i militari della R. marina) d'ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie. Avute le notificazioni di cui sopra e, ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorso, il distretto o la capitaneria di porto devono, con modello allegato n. 4, darne immediata comunicazione al podesta', il quale deve, a sua volta, fare le comunicazioni di cui al successivo art. 30. Nel caso che trattisi di militari rimpatriati dall'estero, deve essere cura dei distretti o delle capitanerie di porto di fare immediata comunicazione ai rispettivi consolati agli effetti del soccorso giornaliero dei congiunti dei residenti.
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