Regio decreto 1169/1934
Art. 28 — Per l'avanzamento dei sottufficiali e della truppa: a) determina per ciascun grado di sottufficiale e di trup…
Art. 28. Per l'avanzamento dei sottufficiali e della truppa: a) determina per ciascun grado di sottufficiale e di truppa i limiti di anzianita' fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per coprire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi; b) convoca, presso il generale di divisione addetto al comando generale, la commissione speciale di avanzamento al cui giudizio deferisce tutte le proposte di avanzamento ai vari gradi di sottufficiale e di truppa, che pervengono dalle dipendenti legioni e, sulle deliberazioni della commissione stessa, compila i relativi quadri d'avanzamento; c) in caso di discrepanza fra i giudizi della commissione di primo grado e di quella superiore, giudica definitivamente sulla idoneita' all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa; d) in base alle vacanze nei rispettivi ruoli organici determina le promozioni nei quadri dei sottufficiali e della truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale; e) conferisce altresi' la nomina a maresciallo d'alloggio maggiore comandante di sezione, a maresciallo d'alloggio maggiore del comando e a maresciallo d'alloggio maggiore addetto agli uffici e provvede per la esonerazione da tali cariche nei casi espressamente contemplati.
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