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Regio decreto 1169/1934

Art. 27 — Per il reclutamento e perequazione della forza dei sottufficiali e della truppa: a) regola il reclutamento de…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/27parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 27. Per il reclutamento e perequazione della forza dei sottufficiali e della truppa: a) regola il reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma; b) indice annualmente il concorso per l'ammissione al corso aspiranti vicebrigadieri presso la scuola centrale carabinieri reali; c) autorizza il passaggio dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a piedi in quella a cavallo e viceversa; d) propone al ministero della guerra, previo giudizio delle competenti commissioni d'avanzamento, il passaggio dei sottufficiali - esclusi i vicebrigadieri - nel ruolo del servizio sedentario; e) determina il cambio di legione dei sottufficiali e militari di truppa.

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