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Regio decreto 1169/1934

Art. 29 — Per il governo disciplinare dei sottufficiali e militari, di truppa: a) ordina la convocazione delle commissi…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/29parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 29. Per il governo disciplinare dei sottufficiali e militari, di truppa: a) ordina la convocazione delle commissioni di disciplina pei sottufficiali in conformita' delle disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali e rassegna il relativo incarto, munito del suo parere, al ministero della guerra; esprime il suo parere sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico degli appuntati e carabinieri raffermati e le rassegna al ministero della guerra. Determina, invece, direttamente sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina convocate a carico dei militari di truppa non raffermati sia per trasferimento alle compagnie di correzione nei casi previsti dal regolamento di disciplina militare, sia pel passaggio nell'arma di fanteria o in quella di cavalleria dei militari non piu' adatti al servizio speciale dell'arma; b) trasmette al ministero della guerra le proposte di collocamento a riposo d'autorita' dei sottufficiali e militari di truppa riconosciuti non piu' idonei a prestare un attivo ed efficace servizio; c) decide sul passaggio ad altre armi e corpi dei militari di truppa in congedo non piu' moralmente idonei a servire nei carabinieri, a meno che non siano incorsi nella perdita del grado ai sensi del regolamento di disciplina militare, nel qual caso inoltra le relative proposte al ministero della guerra. Per il passaggio ad altre armi e corpi dei sottufficiali in congedo inoltra motivate proposte al ministero della guerra; d) decide in qualsiasi tempo sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali proposti dalle commissioni d'avanzamento in base alle disposizioni in vigore; e) concede la rafferma triennale ai meritevoli, e per gli altri - ove non sia il caso di disporre il congedo d'autorita' - autorizza le legioni a concedere la rafferma annuale a titolo di esperimento; f) decide sulle domande di proscioglimento di ferma in conformita', delle disposizioni in vigore. Trasmette altresi' al ministero le domande di rescissione di rafferma.

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