Regio decreto 1169/1934
Art. 26 — Ha inoltre le seguenti attribuzioni
Art. 26. Ha inoltre le seguenti attribuzioni. Per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali: a) riceve comunicazione dal ministero della guerra delle domande degli ufficiali di altre armi che chiedono il passaggio in quella dei carabinieri reali; le esamina e comunica il suo parere al ministero stesso; b) propone al ministero della guerra il numero dei sottufficiali da ammettere annualmente all'accademia militare; c) propone al ministero della guerra, per ciascun grado di ufficiale dell'arma, i limiti di anzianita' entro i quali, in base alla legge sull'avanzamento, si devono formare ogni anno i quadri d'avanzamento.
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