Regio decreto 1169/1934
Art. 25 — Il comandante generale esercita le seguenti funzioni: a) informa direttamente il Capo del Governo di tutto ci…
Art. 25. Il comandante generale esercita le seguenti funzioni: a) informa direttamente il Capo del Governo di tutto cio' che puo' interessarlo nei riguardi della situazione generale e particolare del paese; b) di sua iniziativa - e previ opportuni studi - richiama l'attenzione dei ministeri interessati su tutto cio' che puo' avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina dell'arma; c) esercita comando diretto sugli ispettorati di zona, e sulle legioni e sovraintende al regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma; esplica, inoltre, le attribuzioni che le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi dell'amministrazione della guerra, conferiscono ai comandanti di corpo d'armata; d) concede le licenze agli ufficiali generali (comandante in 2°, generale di divisione addetto e ispettori di zona) al comandante della scuola centrale ed agli ufficiali addetti al comando generale. Ai comandanti di legione concede il nulla osta perche' possano ottenere le licenze dal comandante di divisione militare nel cui territorio hanno sede; e) propone al ministero della guerra i cambiamenti di destinazione degli ufficiali, dopo averne ottenuto il nulla osta dal ministero dell'interno.
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