Regio decreto 383/1934
Art. 389 — L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici…
Art. 389. L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, e' assunta dal Governatore, che ne ha la rappresentanza diretta, con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi. Il Governatore ha facolta' di nominare per ciascuna azienda un commissario, che ne assume la rappresentanza, scegliendolo tra le persone che posseggano i requisiti per essere nominati consultori, ed abbiano la necessaria competenza. Il commissario esercita le attribuzioni conferite dalla legge al presidente ed alla commissione amministratrice delle aziende municipalizzate.
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