Regio decreto 383/1934
Art. 390 — Il commissario di cui al precedente articolo e' nominato con decreto del Governatore, soggetto all'approvazio…
Art. 390. Il commissario di cui al precedente articolo e' nominato con decreto del Governatore, soggetto all'approvazione del Ministro dell'Interno. Dura in carica un biennio e puo' essere confermato. E' sempre revocabile con decreto del Governatore, soggetto ad approvazione del Ministro dell'Interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
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