Regio decreto 383/1934
Art. 388 — Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della…
Art. 388. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della legge speciale sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parto dei comuni e delle provincie, salvo il disposto degli articoli seguenti.
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