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Regio decreto 383/1934

Art. 388 — Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della…

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Art. 388. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della legge speciale sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parto dei comuni e delle provincie, salvo il disposto degli articoli seguenti.

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