Regio decreto 383/1934
Art. 377 — Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 4°, e nel titolo VII, capo 3°, de…
Art. 377. Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 4°, e nel titolo VII, capo 3°, della presente legge, salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.
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