Regio decreto 383/1934
Art. 376 — La Commissione di disciplina del governatorato si compone, per gli impiegati, del vice-governatore o, in caso…
Art. 376. La Commissione di disciplina del governatorato si compone, per gli impiegati, del vice-governatore o, in caso di sua assenza od impedimento, di un delegato del Governatore, che la presiede, del segretario generale o di chi ne fa le veci, e di un impiegato, designato di volta in volta dal Governatore, fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato. Per i salariati, la commissione e' composta dal segretario generale o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un impiegato, designato al principio di ogni anno dal Governatore e di un salariato, designato di volta in volta dal Governatore fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.