Regio decreto 383/1934
Art. 378 — Le opere pubbliche del governatorato si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico
Art. 378. Le opere pubbliche del governatorato si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico. Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti puo' essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera. I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del governatorato, d'importo superiore a lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti esecutivi di opere pubbliche, d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole di un ispettore superiore dei lavori pubblici. Non e' necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo e quarto, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima gia' approvato. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e', in ogni caso, richiesto per il tramite del Ministro dell'Interno.
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