Regio decreto 383/1934
Art. 36 — Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinc…
Art. 36. Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'. I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
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