Regio decreto 383/1934
Art. 35 — Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti s…
Art. 35. Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podesta' dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato. Tutte le deliberazioni dei Podesta' relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni. Qualsiasi contribuente ha facolta' di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione. Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno.
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