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Regio decreto 383/1934

Art. 37 — Ferma restando l'unita' dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/37parte di Regio decreto 383/1934
Art. 37. Ferma restando l'unita' dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino. E' in facolta' del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando cio' sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.

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